la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente,
fino a quando non sara' approvato con legge e, comunque non oltre  il
28 febbraio 1990 il bilancio per l'anno finanziario 1990, secondo gli
stati di previsione e con le modalita' e  prescrizioni  previste  nel
relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale.