la seguente legge: Art. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge e, comunque non oltre il 28 febbraio 1990 il bilancio per l'anno finanziario 1990, secondo gli stati di previsione e con le modalita' e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale.