la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Emilia-Romagna promuove con la presente legge l'attivita' di informazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale. 2. La Giunta regionale approva annualmente il programma di attivita' da realizzare sulla base degli orientamenti comunitari per il coordinamento della rete dei Carrefours promossi dalla CEE, nonche' sulla base delle esigenze di informazione comunitaria da parte dell'utenza, in particolare degli operatori delle piccole e medie industrie, delle imprese agricole e artigiane localizzate nel territorio della regione. 3. La realizzazione del programma di attivita' e' affidata al Consorzio fra i Comuni di Ravenna-Faenza-Lugo costituito per la gestione di Centro di formazione professionale in agricoltura.