la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  Emilia-Romagna  promuove  con  la  presente legge
l'attivita' di informazione sulle politiche comunitarie per il  mondo
rurale.
   2.  La  Giunta  regionale  approva  annualmente  il  programma  di
attivita' da realizzare sulla base degli orientamenti comunitari  per
il  coordinamento  della  rete  dei  Carrefours  promossi  dalla CEE,
nonche' sulla base delle  esigenze  di  informazione  comunitaria  da
parte  dell'utenza,  in  particolare  degli operatori delle piccole e
medie industrie, delle imprese agricole e artigiane  localizzate  nel
territorio della regione.
   3.  La  realizzazione  del  programma  di attivita' e' affidata al
Consorzio fra i  Comuni  di  Ravenna-Faenza-Lugo  costituito  per  la
gestione di Centro di formazione professionale in agricoltura.