la seguente legge: Art. 1. M o d i f i c a z i o n e 1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, e' sostituito dal seguente: "4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione puo' essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale.".