la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      M o d i f i c a z i o n e
 
   1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n.
17, e' sostituito dal seguente:
   "4.  Le  escavazioni  di  cui  al  comma  2  sono  subordinate  ad
autorizzazione regionale. Il  provvedimento  di  autorizzazione  puo'
essere  emesso  solo  nei confronti di soggetti muniti di concessione
governativa per l'occupazione del suolo demaniale.".