la seguente legge: Art. 1. Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la legge regionale del 18 gennaio 1990 ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, numero 730 e successive modifiche ed integrazioni, osservando le modalita' e le procedure intervenute in materia, e' inquadrato il personale convenzionato sino alla data di cessazione dei poteri commissariali da parte del presidente della giunta regionale.