la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la legge regionale
del 18 gennaio 1990 ai sensi dell'articolo 12 della legge 28  ottobre
1986,  numero  730 e successive modifiche ed integrazioni, osservando
le modalita' e le procedure intervenute in materia, e' inquadrato  il
personale  convenzionato  sino  alla  data  di  cessazione dei poteri
commissariali da parte del presidente della giunta regionale.