IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  L'art.  5  della  legge  regionale  24  agosto  1988  n. 44 e'
sostituito dal seguente:
   "1.  A  partire dal 1› luglio 1991, le competenze per l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982 n.  308
sono  sibdelegate  ai  comuni,  o  a  consorzi o associazioni tra gli
stessi, alle comunita' montane, ovvero alle province.
   2.  Entro  il 31 dicembre 1990 acquisite le indicazioni degli enti
interessati, in particolare per quanto concerne gli enti cui affidare
la  subdelega,  al  Giunta  regionale propone con apposito disegno di
legge le norme di attuazione di quanto disposto al primo comma.
   3.  Il  disegno di legge di cui al secondo comma deve disciplinare
la subdelega delle funzioni indicate all'art. 6 della legge 29 maggio
1982  n.  308,  nonche'  ogni  garanzia necessaria per il corretto ed
efficace esercizio dei poteri subdelegati.
   4.  La regione provvedera' altresi' a disciplinare, con il disegno
di legge di cui al secondo comma, la prima formazione del personale e
l'assistenza  tecnica  all'ente subdelegato nella fase di avvio delle
funzioni amministrative subdelegate.
   5. Fino al 30 giugno 1991 l'assegnazione dei contributi avviene da
parte della Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 9 della
presente legge".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatta  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 11 gennaio 1990
 
                               MAGNANI