(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 3 marzo 1990)
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  l'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come
modificato dalla legge regionale  28  agosto  1989,  n.  21,  che  in
particolare  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a  concedere un
finanziamento per la  costituzione,  presso  il  Consorzio  regionale
garanzia  fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop
a r.l. (di seguito denominato Fin.Re.Co.) di Udine, di  uno  speciale
fondo rischi destinato ad agevolare l'acceso al credito dei pescatori
ed acquacoltori in acque marine e lagunari;
   Considerato  inoltre  che  la  su richiamata normativa prevede che
detto fondo venga gestito da Fin.Re.Co. con i limiti e  le  modalita'
stabilite  con regolamento approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima;
   Sentito    il    Comitato    dipartimentale   per   le   attivita'
economico-produttive nella seduta del 15 dicembre 1989;
   Ritenuto  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dalla  citata
normativa;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 6431 del 20
dicembre 1989;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato  l'allegato "Regolamento per la gestione da parte di
Fin.Re.Co. del Fondo rischi di cui all'art. 11,  legge  regionale  n.
46/1988,  come  modificato dalla legge regionale n. 21/1989", facente
parte integrante del presente decreto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
   Il  presente  decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, 20 dicembre 1989
 
                               BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 6 febbraio 1990
Atti  della  regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 3, foglio n.
182
 
                             REGOLAMENTO
 
per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del fondo rischi di cui
   all'art.  11  della  legge  regionale  n. 46/1988, come modificato
   dalla legge regionale n. 21/1989.
 
                               Art. 1.
                        Scopo del fondo rischi
 
   1.  Lo  speciale  fondo  rischi  di  cui  all'art.  11 della legge
regionale  13  giugno  1988,  n.  46,  come  modificata  dalla  legge
regionale  28 agosto 1989, n. 21, e' destinato ad agevolare l'accesso
al   credito   degli   operatori   del   settore   della   pesca    e
dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.
   2. La dotazione finanziaria del Fondo dovra' essere utilizzata per
garantire i mutui a medio-lungo termine  accesi  per  realizzare  gli
investimenti  e le spese di cui al punto 1 degli articoli 2 e 3 della
legge regionale n. 46/88, nonche' i prefinanziamenti dei mutui stessi
eventualmente concessi.
   3.  La  dotazione  finanziaria  del  Fondo  potra'  inoltre essere
utilizzata per garantire gli  affidamenti  bancari  a  breve  termine
richiesti  dai  soggetti  di  cui all'art. 1 della legge regionale 10
dicembre 1986,  n.  53,  nei  limiti  del  danno  valutato  ai  sensi
dell'art.  2, terzo comma, della medesima legge regionale n. 53/1986.