(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 3 marzo 1990) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificato dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, che in particolare autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un finanziamento per la costituzione, presso il Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop a r.l. (di seguito denominato Fin.Re.Co.) di Udine, di uno speciale fondo rischi destinato ad agevolare l'acceso al credito dei pescatori ed acquacoltori in acque marine e lagunari; Considerato inoltre che la su richiamata normativa prevede che detto fondo venga gestito da Fin.Re.Co. con i limiti e le modalita' stabilite con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima; Sentito il Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive nella seduta del 15 dicembre 1989; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dalla citata normativa; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 6431 del 20 dicembre 1989; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvato l'allegato "Regolamento per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del Fondo rischi di cui all'art. 11, legge regionale n. 46/1988, come modificato dalla legge regionale n. 21/1989", facente parte integrante del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 dicembre 1989 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 6 febbraio 1990 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 3, foglio n. 182 REGOLAMENTO per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del fondo rischi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 46/1988, come modificato dalla legge regionale n. 21/1989. Art. 1. Scopo del fondo rischi 1. Lo speciale fondo rischi di cui all'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificata dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, e' destinato ad agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari. 2. La dotazione finanziaria del Fondo dovra' essere utilizzata per garantire i mutui a medio-lungo termine accesi per realizzare gli investimenti e le spese di cui al punto 1 degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 46/88, nonche' i prefinanziamenti dei mutui stessi eventualmente concessi. 3. La dotazione finanziaria del Fondo potra' inoltre essere utilizzata per garantire gli affidamenti bancari a breve termine richiesti dai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, nei limiti del danno valutato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della medesima legge regionale n. 53/1986.