Visto l'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954, riguardante il servizio antincendi; Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 gennaio 1990, n. 373; Decreta: E' emanato nel testo allegato, che fa parte del presente decreto, il regolamento concernente la determinazione delle tariffe per la spazzatura dei camini. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 6 febbraio 1990 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti addi' 22 febbraio 1990. Registro 3, foglio 77. ---------- REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 24 NORME E TARIFFE PER LA SPAZZATURA DEI CAMINI E DEI FOCOLARI Art. 1. Applicazione delle tariffe 1. Il tariffario allegato al presente regolamento e' valido per il servizio di spazzatura svolto nei centri abitati di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Laives. 2. Per il servizio di spazzatura svolto nei centri e nuclei abitati di tutti gli altri comuni e' applicata la maggiorazione del 20%. 3. Per i vari servizi svolti in case isolate e distanti dal centro abitato almeno un chilometro che siano accessibili soltanto a piedi, e' applicata la maggiorazione del 100%. 4. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi nonche' durante il periodo notturno dalle ore 20.00 serali alle ore 6.00 del mattino e' applicata la maggiorazione del 100%. In caso di avvenuto rifiuto del lavoro regolarmente annunciato dallo spazzacamino, e' applicata, in occasione della prossima spazzatura una maggiorazione del 30%. 5. Le tariffe applicate per m(Elevato al Cubo) sono arrotondate al prossimo intero a partire da 0,50 m(Elevato al Cubo). 6. I servizi resi, sono meglio specificati nel tariffario, sono pagati ad ore lavorative.