(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 13 marzo 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA le seguenti norme regolamentari: Art. 1. Disposizioni generali 1. La regione autonoma Valle d'Aosta promuove, tramite il competente servizio dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, la concessione di prestiti d'onore a favore di studenti meritevoli iscritti alle varie universita', italiane ed estere, e agli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che possiedono i requisiti specifici di cui all'art. 3. 2. Il prestito d'onore e' estensibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, ai laureati per la frequenza di corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, in Italia e all'estero, in materie di particolare interesse scientifico e culturale, coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realta' produttiva e sociale della Valle d'Aosta. I laureati che intendano beneficiare del prestito d'onore per la frequenza di corsi post-universitaridevono possedere i requisiti specifici di cui all'art. 3.