(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n.
                        11 del 13 marzo 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.   La  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  promuove,  tramite  il
competente servizio dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale
della  Pubblica  Istruzione,  la  concessione  di  prestiti d'onore a
favore  di  studenti  meritevoli  iscritti  alle  varie  universita',
italiane  ed estere, e agli Istituti di istruzione superiore di grado
universitario, che possiedono i requisiti specifici di  cui  all'art.
3.
   2.  Il  prestito  d'onore  e'  estensibile, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 3 della legge regionale 14  giugno  1989,
n.  30,  ai  laureati  per la frequenza di corsi post-universitari di
perfezionamento e di specializzazione, in  Italia  e  all'estero,  in
materie  di  particolare  interesse scientifico e culturale, coerenti
con le esigenze del mercato del lavoro e con la realta' produttiva  e
sociale della Valle d'Aosta. I laureati che intendano beneficiare del
prestito d'onore per la frequenza  di  corsi  post-universitaridevono
possedere i requisiti specifici di cui all'art. 3.