IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, innevamento programmato nonche' la concessione dei contributi di competenza regionale. 2. Nei successivi articoli gli impianti a fune e le piste da sci sono rispettivamente denominati impianti e piste, salva diversa specifica denominazione adottata per particolari ragioni.