IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
   La seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e
l'esercizio di  impianti  a  fune  adibiti  a  pubblico  servizio  di
trasporto,   l'apprestamento   e  l'esercizio  delle  piste  da  sci,
innevamento programmato nonche'  la  concessione  dei  contributi  di
competenza regionale.
   2.  Nei  successivi articoli gli impianti a fune e le piste da sci
sono rispettivamente  denominati  impianti  e  piste,  salva  diversa
specifica denominazione adottata per particolari ragioni.