la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ammontare del compenso
 
   1.  Il compenso erogato ai componenti del comitato e delle sezioni
decentrate dell'organo regionale di controllo  e  stabilito  in  lire
70.000 al lordo delle ritenute di legge.
   2.  Il  compenso  di  cui  al comma 1 puo' essere riconosciute una
volta al giorno, anche nel caso che siano tenute  piu'  sedute  nella
stesa  giornata.  Ai membri supplenti esso e' dovuto solo nel caso di
partecipazione alle sedute su  convocazione  disposta  ai  sensi  del
comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 31.
   3.   L'indennita'  mensile  lorda  attribuita  al  Presidente  del
Comitato regionale e delle sezioni decentrate  dell'organo  regionale
di controllo e' stabilito in lire 400.000.