la seguente legge: Art. 1. Ammontare del compenso 1. Il compenso erogato ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo e stabilito in lire 70.000 al lordo delle ritenute di legge. 2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere riconosciute una volta al giorno, anche nel caso che siano tenute piu' sedute nella stesa giornata. Ai membri supplenti esso e' dovuto solo nel caso di partecipazione alle sedute su convocazione disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 31. 3. L'indennita' mensile lorda attribuita al Presidente del Comitato regionale e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo e' stabilito in lire 400.000.