la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Costituzione della societa'
 
   1.  La  regione  Emilia-Romagna,  interessata  ad  una  piu' ampia
valorizzazione  del  patrimonio  storico,  artistico,   culturale   e
ambientale,  e'  autorizzata  a  partecipare alla costituzione di una
societa' per azioni, promossa dalla regione medesima e  dall'Istituto
per   i   beni   artistici,   culturali   e  naturali  della  regione
Emilia-Romagna, istituito con legge regionale n.  46  del  26  agosto
1974,  modificata  con  legge  regionale  n.  3  del 14 gennaio 1980;
insieme ad enti pubblici, enti privati e persone fisiche,  avente  lo
scopo  di  organizzare  e gestire iniziative culturali e le attivita'
direttamente o indirettamente connesse.