la seguente legge: Art. 1. Costituzione della societa' 1. La regione Emilia-Romagna, interessata ad una piu' ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, e' autorizzata a partecipare alla costituzione di una societa' per azioni, promossa dalla regione medesima e dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, istituito con legge regionale n. 46 del 26 agosto 1974, modificata con legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1980; insieme ad enti pubblici, enti privati e persone fisiche, avente lo scopo di organizzare e gestire iniziative culturali e le attivita' direttamente o indirettamente connesse.