la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Emilia-Romagna, riconoscendo nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale di solidarieta' tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, formula proposte, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione statale vigente, per l'attuazione di iniziative conformi a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 2. Tali iniziative dovranno rientrare nelle attivita' di cooperazione previste alle lettere a), c), e), f), h) del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 49 del 1987.