la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La regione Emilia-Romagna, riconoscendo nella cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale  di  solidarieta'
tra  i  popoli  ai  fini  della  pace e della piena realizzazione dei
diritti umani, formula proposte, nell'ambito delle proprie competenze
e in armonia con la legislazione statale vigente, per l'attuazione di
iniziative conformi a quanto disposto dagli  articoli  2  e  5  della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  2.   Tali   iniziative   dovranno   rientrare  nelle  attivita'  di
cooperazione previste alle lettere a), c), e), f),  h)  del  comma  3
dell'art. 2 della legge n. 49 del 1987.