la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Modifiche all'art. 9
            della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29
 
   1.  All'art.  9  della  legge  regionale  n.  29  del 1987 vengono
apportate le seguenti modifiche:
     a) la lettera b) del comma 2 e' soppressa;
     b) dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 5:
   "5.  In ordine allo svolgimento delle attivita' di cui al presente
articolo, possono essere richieste consulenze tecniche ai sensi degli
articoli 19 e 20 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, e sue
modificazioni ed  integrazioni;  in  tal  caso  gli  esperti  possono
partecipare  direttamente  ai  lavori  del  Nucleo di valutazione e i
propri pareri devono  essere  debitamente  formalizzati  nel  verbale
della riunione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla   e   di   farla   osservare   come  legge  della  regione
Emilia-Romagna.
    Bologna, 9 marzo 1990
 
                               GUERZONI