la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Principi e finalita'
 
   1.  La  regione  Emilia-Romagna  esercita, ai sensi della presente
legge, le funzioni in materia di musei, a norma degli articoli 117  e
118 della Costituzione e della relativa legislazione di attuazione.
   2.   La   regione   promuove,   nell'ambito  della  programmazione
regionale, in concorso  con  gli  Enti  locali,  l'istituzione  e  lo
sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:
     a)  della  tutela, della conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali presenti nel territorio regionale;
     b)  dell'attuazione  del  diritto  all'istruzione e alla cultura
dell'intera comunita' regionale;
     c) dello sviluppo degli studi e della ricerca scientifica.