la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La regione Emilia-Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni in materia di musei, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione di attuazione. 2. La regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, in concorso con gli Enti locali, l'istituzione e lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine: a) della tutela, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale; b) dell'attuazione del diritto all'istruzione e alla cultura dell'intera comunita' regionale; c) dello sviluppo degli studi e della ricerca scientifica.