la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  E'  autorizzata  per l'anno 1990 la spesa di L. 27.000.000.000
per interventi  diretti  a  superare  l'emergenza  idrica  del  breve
periodo  derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi
ad opere di captazione, accumulo,  trasporto  e  distribuzione  delle
risorse idriche.
   2.  Agli  interventi  di cui al presente articolo, si applicano le
procedure previste dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.