la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. E' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 27.000.000.000 per interventi diretti a superare l'emergenza idrica del breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche. 2. Agli interventi di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.