la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Natura e compiti
 
   1.  Le  comunita'  montane,  enti  di  diritto  pubblico  ai sensi
dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, operano in ciascuna
delle  zone  omogenee  delimitate  a  norma  dell'art.  1 della legge
regionale 12 giugno 1981, n. 52, ai fini della valorizzazione e dello
sviluppo della montagna.
   2.  Esse sono costituite tra i comuni compresi nella zona omogenea
ed esercitano, ai fini di cui al primo comma,  le  funzioni  previste
dalla  legge  3  dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e
integrazioni,  e  le  funzioni  loro  delegate  o   subdelegate   dai
rispettivi  comuni,  dei quali promuovono e favoriscono il piu' ampio
coordinamento delle azioni.
   3. Le comunita' montane sono inoltre soggetti della programmazione
regionale e possono essere destinatarie  dell'esercizio  di  funzioni
amministrative  della  Regione,  ai  sensi  dell'art.  2  della legge
regionale 24 marzo 1986, n. 12, e delle province.
   4.  Le  province  possono  in  particolare,  nei casi e nei limiti
rispettivamente previsti dalla legge statale  o  regionale,  delegare
alle  comunita'  montane funzioni proprie o subdelegare alle medesime
funzioni regionali.
   5. Le comunita' montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F,
G, H, I, L di cui all'art. 1, primo comma, della legge  regionale  12
giugno  1981,  n. 52, esercitano anche i servizi di cui alla legge 23
dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e
alle  relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.