la seguente legge: Art. 1. Natura e compiti 1. Le comunita' montane, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, operano in ciascuna delle zone omogenee delimitate a norma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, ai fini della valorizzazione e dello sviluppo della montagna. 2. Esse sono costituite tra i comuni compresi nella zona omogenea ed esercitano, ai fini di cui al primo comma, le funzioni previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni, e le funzioni loro delegate o subdelegate dai rispettivi comuni, dei quali promuovono e favoriscono il piu' ampio coordinamento delle azioni. 3. Le comunita' montane sono inoltre soggetti della programmazione regionale e possono essere destinatarie dell'esercizio di funzioni amministrative della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, e delle province. 4. Le province possono in particolare, nei casi e nei limiti rispettivamente previsti dalla legge statale o regionale, delegare alle comunita' montane funzioni proprie o subdelegare alle medesime funzioni regionali. 5. Le comunita' montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, esercitano anche i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.