la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   La  Regione,  al  fine di favorire l'adozione dei provvedimenti di
individuazione e delimitazione delle aree  pedonali  urbane  e  delle
zone a traffico limitato nei centri storici, ammette ai contributi di
esercizio di cui alla  legge  regionale  n.  1/84  nuovi  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  urbani  o  il  potenziamento  di servizi
esistenti,  da  realizzare  in  concomitanza  con  l'attuazione   dei
provvedimenti stessi.
   Gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge sono attuati, in
attesa dell'approvazione  del  Programma  regionale  dei  servizi  di
trasporto  pubblico locale di cui all'art. 8 della legge regionale n.
14/84, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, quarto  comma,  della
legge regionale n. 1/84.