la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione, al fine di favorire l'adozione dei provvedimenti di individuazione e delimitazione delle aree pedonali urbane e delle zone a traffico limitato nei centri storici, ammette ai contributi di esercizio di cui alla legge regionale n. 1/84 nuovi servizi di trasporto pubblico locale urbani o il potenziamento di servizi esistenti, da realizzare in concomitanza con l'attuazione dei provvedimenti stessi. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati, in attesa dell'approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14/84, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge regionale n. 1/84.