la seguente legge: Articolo unico Il Centro di Riferimento Attivita' Emotrasfusionali e Produzione Emoderivati (C.R.E.) ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile al C.R.E., a seguito di richiesta avanzata con delibera n. 46 del 19 dicembre 1989 del Consiglio di amministrazione, e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31 marzo 1990 il bilancio per l'anno finanziario 1990, gia' approvato dal Consiglio di amministrazione del C.R.E. con delibera n. 40 del 5 dicembre 1989 e depositato presso il Consiglio Regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 8 marzo 1990 BENELLI Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92 La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.