la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  Centro  di Riferimento Attivita' Emotrasfusionali e Produzione
Emoderivati (C.R.E.) ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n.
28  art. 100, in quanto applicabile al C.R.E., a seguito di richiesta
avanzata con delibera n. 46 del 19 dicembre  1989  del  Consiglio  di
amministrazione,  e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque
non oltre il 31 marzo 1990 il bilancio per l'anno  finanziario  1990,
gia'  approvato  dal  Consiglio  di  amministrazione  del  C.R.E. con
delibera n. 40 del 5 dicembre 1989 e depositato presso  il  Consiglio
Regionale,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le modalita'
previste dalla delibera di approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 8 marzo 1990
                                              BENELLI
                        Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92
   La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6
febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  3
marzo 1990.