la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
(I.R.P.E.T.) ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art.
100,  in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta
avanzata con delibera n. 292 del 19 dicembre 1989  dal  Consiglio  di
amministrazione,  e'  autorizzato  a gestire provvisorimente comunque
non oltre il 31 marzo 1990, il Bilancio per l'anno  finanziario  1990
gia'  approvato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T., con
delibera n. 291 del 18 dicembre 1989 e depositato presso il Consiglio
Regionale,  fin  quando  lo  stesso  sia approvato con apposita legge
regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste
dalla delibera di approvazione.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 8 marzo 1990
                                             BENELLI
                        Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92
   La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6
febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  3
marzo 1990.