la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 della Costituzione, fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze da parte dello Stato, e' disposta la concessione di una indennita' per mancato guadagno a favore dei cittadini toscani all'estero. 2. I comuni della Regione sono autorizzati ad erogare una indennita' per mancato guadagno per la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali stabilita nella misura di lire centomila a favore dei cittadini di origine toscana iscritti nelle liste elettorali, provenienti dai Paesi europei, e nella misura di lire duecentomila per gli stessi soggetti provenienti da Paesi extraeuropei. 3. Per la corresponsione della indennita' di cui al precedente comma e' necessario esibire il tagliando del certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove e' stato esercitato il diritto di voto e la cartolina spedita a cura dei comuni, certificante l'iscrizione tra gli elettori toscani all'estero. 4. La Giunta Regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione, approvato con delibera del competente organo comunale. 5. Ogni comune e' obbligato a dare comunicazione delle provvidenze previste dal presente articolo a ciascuno degli elettori all'estero contestualmente all'invio del certificato elettorale e delle cartoline di cui al precedente comma 3.