la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  agevolare  l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'art. 48 della Costituzione, fino a  quando  non  saranno  emanate
analoghe provvidenze da parte dello Stato, e' disposta la concessione
di una indennita' per mancato guadagno a favore dei cittadini toscani
all'estero.
   2.  I  comuni  della  Regione  sono  autorizzati  ad  erogare  una
indennita'  per  mancato  guadagno   per   la   partecipazione   alle
consultazioni  elettorali  regionali  stabilita  nella misura di lire
centomila a favore dei cittadini di origine  toscana  iscritti  nelle
liste  elettorali,  provenienti  dai Paesi europei, e nella misura di
lire duecentomila  per  gli  stessi  soggetti  provenienti  da  Paesi
extraeuropei.
   3.  Per  la  corresponsione  della indennita' di cui al precedente
comma e' necessario esibire il tagliando del certificato  elettorale,
vidimato  dalla  sezione ove e' stato esercitato il diritto di voto e
la cartolina spedita a cura dei comuni, certificante l'iscrizione tra
gli elettori toscani all'estero.
   4.   La   Giunta   Regionale  provvede  al  rimborso  delle  somme
corrisposte dai comuni dietro presentazione del rendiconto  corredato
dalle  quietanze per avvenuta riscossione, approvato con delibera del
competente organo comunale.
   5. Ogni comune e' obbligato a dare comunicazione delle provvidenze
previste dal presente articolo a ciascuno degli  elettori  all'estero
contestualmente   all'invio   del   certificato  elettorale  e  delle
cartoline di cui al precedente comma 3.