la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Toscana, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello Statuto, promuove e attua interventi a favore dei toscani residenti all'estero e delle loro famiglie, volti alla valorizzazione dei legami con le comunita' di origine, nonche' all'intregrazione nel tessuto socio-economico del Paese ospite. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente, la Regione valorizza il contributo delle associazioni nazionali e di quelle attive all'estero che operano con continuita' a favore dei lavoratori toscani all'estero e delle loro famiglie.