la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  Toscana, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello
Statuto, promuove e attua interventi a favore dei  toscani  residenti
all'estero  e  delle  loro  famiglie,  volti  alla valorizzazione dei
legami con le comunita' di  origine,  nonche'  all'intregrazione  nel
tessuto socio-economico del Paese ospite.
   2.   Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma
precedente, la Regione valorizza  il  contributo  delle  associazioni
nazionali e di quelle attive all'estero che operano con continuita' a
favore dei lavoratori toscani all'estero e delle loro famiglie.