la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Nell'ambito   dell'azione  della  Regione  volta  ad  agevolare  e
sviluppare le iniziative  di  promozione  commerciale  delle  materie
prime secondarie e la ricerca finalizzata alla sostituzione dei cicli
produttivi  inquinanti,  la  Regione  Toscana  promuove,   ai   sensi
dell'art.  10  della  legge  regionale  19  agosto  1988, n. 60 e nel
rispetto dell'art. 57, ultimo comma dello Statuto, la costituzione di
una  societa'  a prevalente partecipazione della Regione e degli enti
locali, avente la denominazione  "Agenzia  Regione  Recupero  Risorse
S.p.a.".