la seguente legge: Art. 1. Nell'ambito dell'azione della Regione volta ad agevolare e sviluppare le iniziative di promozione commerciale delle materie prime secondarie e la ricerca finalizzata alla sostituzione dei cicli produttivi inquinanti, la Regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 e nel rispetto dell'art. 57, ultimo comma dello Statuto, la costituzione di una societa' a prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali, avente la denominazione "Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a.".