la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1. La Giunta regionale, nei casi di trasferimento agli Enti locali
dell'esercizio di funzioni regionali gia' delegate alle  associazioni
intercomunali,  puo'  avvalersi  degli  enti locali destinatari delle
funzioni, d'intesa con gli stessi, per l'esercizio delle facolta'  di
cui all'art. 4, 5› comma, della legge regionale 1› marzo 1989, n. 15,
relativamente ai procedimenti ivi previsti.
   2.  Gli  Enti  locali  incaricati  deliberano gli atti relativi ai
procedimenti di  cui  al  comma  precedente  in  conformita'  con  le
disposizioni deliberate dalla Giunta regionale.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 22 marzo 1990
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 20
febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  19
marzo 1990.