la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione,  in  attuazione  dei  principi  generali indicati
dall'art. 3 dello Statuto ed in  armonia  con  la  risoluzione  delle
Nazioni  Unite  40/144  del 1985 sulla protezione dei diritti umani e
delle  liberta'  fondamentali,  con  la  normativa  C.E.E.,  con   le
iniziative  e  le  leggi  dello  Stato, promuove iniziative rivolte a
garantire agli  immigrati  extracomunitari  ed  alle  loro  famiglie,
condizioni  di  uguaglianza,  nel godimento dei diritti civili, con i
cittadini italiani ed a rimuovere le cause  economiche,  culturali  e
sociali   che   ne  ostacolano  l'inserimento  nel  tessuto  sociale,
culturale ed economico della Regione.
   2.  Le  iniziative  promosse  dalla  Regione sono, in particolare,
rivolte:
     a)  alla  tutela  del  diritto  al  lavoro,  allo  studio,  alle
prestazioni sociali e sanitarie  degli  immigrati  extracomunitari  e
delle loro famiglie;
     b)  al  superamento  delle  difficolta'  sociali,  culturali  ed
economiche degli immigrati e delle loro  famiglie,  anche  attraverso
forme di sostegno dell'associazionismo;
     c) a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali
con la terra di origine;
     d) a favorire il volontario rientro nei Paesi di origine;
     e) allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio;
     f) alla promozione sociale delle donne immigrate.