la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in attuazione dei principi generali indicati dall'art. 3 dello Statuto ed in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, con la normativa C.E.E., con le iniziative e le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione. 2. Le iniziative promosse dalla Regione sono, in particolare, rivolte: a) alla tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie; b) al superamento delle difficolta' sociali, culturali ed economiche degli immigrati e delle loro famiglie, anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo; c) a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine; d) a favorire il volontario rientro nei Paesi di origine; e) allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio; f) alla promozione sociale delle donne immigrate.