la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.   La  Regione  Veneto,  nel  quadro  dei  possibili  interventi
richiamati anche dalla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  concorre
all'attivita'  di  soccorso per la ripresa dello sviluppo economico e
democratico della Romania, con lo stanziamento  di  un  fondo  di  L.
500.000.000,  da destinare alla realizzazione di interventi necessari
e significativi.