la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Veneto, nel quadro dei possibili interventi richiamati anche dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, concorre all'attivita' di soccorso per la ripresa dello sviluppo economico e democratico della Romania, con lo stanziamento di un fondo di L. 500.000.000, da destinare alla realizzazione di interventi necessari e significativi.