la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988, dopo le parole: "Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria", vanno aggiunte le seguenti parole: "e ai sei componenti il nucleo di valutazione previsto dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, articolo 2, commi 1 e 2, per il controllo e la valutazione dei progetti di cui alla stessa legge".