la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo  1 della legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988,
dopo le parole: "Ai componenti del Comitato regionale di controllo  e
delle  sezioni  decentrate  di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria",
vanno aggiunte le seguenti parole: "e ai sei componenti il nucleo  di
valutazione  previsto  dalla  legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2,
articolo 2, commi 1 e 2,  per  il  controllo  e  la  valutazione  dei
progetti di cui alla stessa legge".