la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'applicazione   delle  norme  di  cui  all'art.  22  della  legge
regionale 31 ottobre 1978 n. 51, cosi' come modificato  ed  integrato
dall'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 e dell'art. 8
della legge regionale 27 agosto 1984,  n.  38,  nonche'  dall'art.  1
della  legge  regionale  7  agosto  1989,  n.  8,  e' prorogata al 31
dicembre 1990.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    Napoli, 4 aprile 1990
 
                         CLEMENTE DI SAN LUCA