la seguente legge: Art. 1. L'applicazione delle norme di cui all'art. 22 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 e dell'art. 8 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 38, nonche' dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 8, e' prorogata al 31 dicembre 1990. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 4 aprile 1990 CLEMENTE DI SAN LUCA