la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  termine  del  31  dicembre 1989, di cui all'art. 1 della legge
regionale 1› agosto 1989, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    Napoli, 7 aprile 1990
 
                         CLEMENTE DI SAN LUCA