la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo  1  della  legge  regionale  24  aprile  1980, n. 25 e'
sostituito  dal  seguente:  "Ai   componenti   le   commissioni   per
l'assegnazione  degli  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  pubblica,
istituite ai sensi dell'articolo 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  30  dicembre  1972, n. 1035, e' corrisposto un gettone di
presenza, fissato in lire cinquantamila per i componenti ed  in  lire
settantamila  per il Presidente delle commissioni stesse, di cui lire
diecimila per il rimborso spese, al lordo delle ritenute fiscali, per
ciascuna   seduta  della  commissione,  intendendosi  per  seduta  il
complesso dei lavori svolti nella giornata solare, anche se in  tempi
frazionati, per un massimo di dodici sedute mensili.