la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 25 e' sostituito dal seguente: "Ai componenti le commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, istituite ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e' corrisposto un gettone di presenza, fissato in lire cinquantamila per i componenti ed in lire settantamila per il Presidente delle commissioni stesse, di cui lire diecimila per il rimborso spese, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascuna seduta della commissione, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nella giornata solare, anche se in tempi frazionati, per un massimo di dodici sedute mensili.