la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine della ricostituzione della dotazione finanziaria prevista dalla legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, per la concessione di provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccita' dell'annata 1988/1989, la riduzione disposta dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e' soppressa.