la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  della  ricostituzione  della  dotazione  finanziaria
prevista  dalla  legge  regionale  20  marzo  1989,  n.  11,  per  la
concessione   di   provvidenze   a   favore  delle  aziende  agricole
danneggiate  dalla  siccita'  dell'annata  1988/1989,  la   riduzione
disposta  dal  terzo  comma  dell'articolo 2 della legge regionale 22
gennaio 1990, n. 1, e' soppressa.