la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. Al fine di perseguire e potenziare la prevenzione e la cura della B-Thalassemia, la regione autonoma della Sardegna - ai sensi dell'articolo 5, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e ad integrazione degli interventi statali di cui all'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, e successive modificazioni - assicura un adeguato sostegno finanziario per la promozione della ricerca scientifica nel campo della patologia molecolare e genetica ed in quello della terapia genico-somatica. 2. Per le finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore del Centro per le microcitemie afferente all'Istituto di chimica e biologia della eta' evolutiva della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, e successive modificazioni. 3. Per il triennio 1990-1992 la misura del contributo e' quantificata in lire 500.000.000 annue. Per gli anni successivi la misura del contributo e' determinata con legge finanziaria.