la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
   1.  Al  fine  di  perseguire e potenziare la prevenzione e la cura
della B-Thalassemia, la regione autonoma della Sardegna  -  ai  sensi
dell'articolo  5,  lettera  a) della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3,  e  ad  integrazione  degli  interventi  statali  di  cui
all'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 249, e successive modificazioni  -  assicura  un
adeguato   sostegno  finanziario  per  la  promozione  della  ricerca
scientifica nel campo della patologia molecolare  e  genetica  ed  in
quello della terapia genico-somatica.
   2.  Per  le finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione
regionale e' autorizzata ad erogare un contributo  annuale  a  favore
del  Centro  per  le microcitemie afferente all'Istituto di chimica e
biologia della eta' evolutiva della facolta' di medicina e  chirurgia
dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,  istituito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.  249,  e
successive modificazioni.
   3.   Per  il  triennio  1990-1992  la  misura  del  contributo  e'
quantificata in lire 500.000.000 annue. Per gli  anni  successivi  la
misura del contributo e' determinata con legge finanziaria.