la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente: "1. Nella allegata tabella A sono indicate le specie arboree delle quali vietato l'abbattimento, il danneggiamento e lo spostamento di esemplari, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, quando costituiscano patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale o culturale della Regione, ai sensi del successivo art. 11, primo comma".