la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma dell'art. 3 della legge regionale 18 novembre
1987, n. 49, e' sostituito dal seguente:
   "1. Nella allegata tabella A sono indicate le specie arboree delle
quali vietato l'abbattimento, il danneggiamento e lo  spostamento  di
esemplari,  siano  essi  isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o
misti,  quando  costituiscano  patrimonio   di   particolare   valore
naturalistico,  ambientale  o  culturale  della Regione, ai sensi del
successivo art. 11, primo comma".