la seguente legge: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno 1990, le domande di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 sono presentate dal 1 maggio al 31 luglio. 2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della citata legge regionale n. 17/1989, fino al 30 giugno 1990 possono essere presentate domande intese ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30; 14 gennaio 1977, n. 5 - articolo 3 e 24 aprile 1979, n. 17 - articolo 4. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 4 aprile 1990 MANDARINI