la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  dell'accoglienza
turistico-ricettiva nelle residenze  d'epoca,  ai  sensi  dell'ultimo
comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
   2. Ai fini turistico-ricettivi, sono considerate residenze d'epoca
i complessi immobiliari  che  per  strutture  di  particolare  pregio
storico-architettonico, per la dotazione di mobili e arredi d'epoca o
di particolare livello artistico  e  per  l'inserimento  in  contesti
ambientali  di  particolare  valore  naturale  e  paesaggistico, sono
idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
   3.  I  castelli,  le  ville  e  gli altri complessi immobiliari in
possesso dei requisiti di cui al comma  precedente  da  destinare  in
tutto  o in parte alla ricettivita' turistica devono essere complessi
monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano  subito
interventi  lesivi  della  loro  destinazione  e  i cui interventi di
restauro, consolidamento e conservazione, non  ne  abbiano  alterato,
sia    all'esterno    che    all'interno,   l'originaria   fisionomia
architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti  al
vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.