la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Ai fini turistico-ricettivi, sono considerate residenze d'epoca i complessi immobiliari che per strutture di particolare pregio storico-architettonico, per la dotazione di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico e per l'inserimento in contesti ambientali di particolare valore naturale e paesaggistico, sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 3. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui al comma precedente da destinare in tutto o in parte alla ricettivita' turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.