la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61, e' sostituito dal seguente: "1. La delega di cui alla presente legge non comprende: a) le funzioni di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il parere ivi previsto e' rilasciato dalla Commissione regionale per la consulenza tecnico-amministrativa in materia urbanistica e beni ambientali di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20; b) le funzioni amministrative per le opere pubbliche la cui esecuzione e' di spettanza regionale; c) le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati in cui si intervenga ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ovvero disciplinate ai sensi del Titolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65; d) le funzioni amministrative concernenti gli sbarramenti di ritenuta delle acque per invasi artificiali aventi volume di invaso non superiore a 100.000 mc. ed altezza di sbarramento non superiore a m. 10. 2. La Giunta regionale, relativamente alle funzioni concernenti le opere di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, individua con propri atti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure ai fini della gestione delle competenze previste dagli artt. 18, 21, 22 e 23 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli sui progetti presentati e della vigilanza".