la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  10  della  legge  regionale  20 agosto 1981, n. 61, e'
sostituito dal seguente:
   "1. La delega di cui alla presente legge non comprende:
     a)  le  funzioni di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64.  Il  parere  ivi  previsto  e'  rilasciato  dalla  Commissione
regionale   per   la  consulenza  tecnico-amministrativa  in  materia
urbanistica e beni ambientali di cui alla legge  regionale  9  maggio
1977, n. 20;
     b)  le  funzioni  amministrative  per  le opere pubbliche la cui
esecuzione e' di spettanza regionale;
     c)  le  funzioni  amministrative  concernenti  le  opere  per il
consolidamento di abitati in cui si intervenga ai sensi della legge 9
luglio  1908, n. 445, ovvero disciplinate ai sensi del Titolo 1 della
legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65;
     d)  le  funzioni  amministrative  concernenti gli sbarramenti di
ritenuta delle acque per invasi artificiali aventi volume  di  invaso
non superiore a 100.000 mc. ed altezza di sbarramento non superiore a
m. 10.
   2. La Giunta regionale, relativamente alle funzioni concernenti le
opere di cui alle lettere b), c) e d)  del  comma  1,  individua  con
propri  atti  da  emanarsi  entro  90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le procedure ai fini della gestione delle
competenze  previste  dagli  artt.  18,  21,  22  e  23 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, nonche' le modalita'  per  l'effettuazione  dei
controlli sui progetti presentati e della vigilanza".