la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La regione Umbria, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in
armonia con la legislazione statale vigente in materia nonche' con la
risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 e con la normativa
CEE, riconosce e tutela i diritti umani e  le  liberta'  fondamentali
dei  cittadini  provenienti  da paesi extracomunitari, degli apolidi,
dei rifugiati e dei profughi.
   2.  La  regione  Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai
cittadini provenienti da paesi extracomunitari:
     a)   l'effettivo   e   paritario   godimento  dei  diritti,  con
particolare  riferimento  al  lavoro,  alle  prestazioni  sociali   e
sanitarie, all'abitazione e alla scuola;
     b)  l'inserimento  nel  tessuto  sociale, culturale ed economico
della regione;
     c)   la   tutela   e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale
d'origine.
   3.  Le  leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle
finalita' di cui alla presente legge.