la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Umbria, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con la legislazione statale vigente in materia nonche' con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 e con la normativa CEE, riconosce e tutela i diritti umani e le liberta' fondamentali dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi. 2. La regione Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari: a) l'effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all'abitazione e alla scuola; b) l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della regione; c) la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d'origine. 3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge.