la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  Calabria  in  attuazione  dell'articolo  9  della
Costituzione e dell'articolo 56 dello Statuto regionale  favorisce  e
promuove  ogni  iniziativa  atta  ad elevare il livello culturale dei
cittadini  e  la  loro  professionalita'  ai  fini  di  un   migliore
inserimento  nelle  attivita'  produttive  con  una  sempre  maggiore
utilizzazione delle risorse della Regione, riconoscendo a  tale  fine
il  turismo  come  componente fondamentale dello sviluppo economico e
sociale della Calabria.