la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Calabria in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 56 dello Statuto regionale favorisce e promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei cittadini e la loro professionalita' ai fini di un migliore inserimento nelle attivita' produttive con una sempre maggiore utilizzazione delle risorse della Regione, riconoscendo a tale fine il turismo come componente fondamentale dello sviluppo economico e sociale della Calabria.