la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei rifiuti speciali ed
inquinanti,  il  loro  contenimento  e   la   bonifica   delle   zone
interessate,  con  particolare  riguardo  alle discariche abusive, la
Regione, su richiesta  dei  Comuni  inferiori  a  20  mila  abitanti,
concede agli stessi un contributo fino al cento per cento delle spese
occorrenti, escluse quella per la manutenzione delle  opere  e  degli
impianti esistenti.