la seguente legge: Art. 1. 1. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali ed inquinanti, il loro contenimento e la bonifica delle zone interessate, con particolare riguardo alle discariche abusive, la Regione, su richiesta dei Comuni inferiori a 20 mila abitanti, concede agli stessi un contributo fino al cento per cento delle spese occorrenti, escluse quella per la manutenzione delle opere e degli impianti esistenti.