(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  Calabria  riconosce e valorizza, nel rispetto del
pluralismo, le attivita' delle  organizzazioni  di  volontariato  che
perseguono,   anche   mediante   autonome  iniziative,  finalita'  di
solidarieta' sociale per:
    contrastare l'emarginazione;
    prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
    migliorare la qualita' della vita e delle relazioni umane;
    concorrere  al  perseguimento dei fini istituzionali del Servizio
sanitario regionale;
    concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti
a favore di singoli o di gruppi di persone;
    assicurare  la  fruizione  del  diritto  allo  studio per tutti i
cittadini.