(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Calabria riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attivita' delle organizzazioni di volontariato che perseguono, anche mediante autonome iniziative, finalita' di solidarieta' sociale per: contrastare l'emarginazione; prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno; migliorare la qualita' della vita e delle relazioni umane; concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario regionale; concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a favore di singoli o di gruppi di persone; assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini.