la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  considerato l'alto valore culturale e morale che
esprimono per la Calabria e  la  civilta'  occidentale,  promuove  la
tutela  delle  superstiti  particole  di  luoghi cassiodorei siti nei
Comuni di Squillace e  di  Staletti  e  favorisce  l'esproprio  degli
stessi e la conseguente acquisizione al patrimonio pubblico.