la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, considerato l'alto valore culturale e morale che esprimono per la Calabria e la civilta' occidentale, promuove la tutela delle superstiti particole di luoghi cassiodorei siti nei Comuni di Squillace e di Staletti e favorisce l'esproprio degli stessi e la conseguente acquisizione al patrimonio pubblico.