la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Istituzione del parco delle Serre
 
   1.  La regione Calabria, nell'ambito delle finalita' dell'articolo
56 dello Statuto e delle competenze che le derivano  dalla  legge  22
luglio  1975 n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio 1977 n. 616, istituisce il parco regionale delle Serre.
   2.  Le  finalita' del parco sono la tutela dell'ambiente naturale,
dei valori naturalistici,  culturali  ed  ambientali  e  l'elevazione
 
delle   condizioni   di   vita  delle  comunita  locali  direttamente
interessate,   da   conseguire   attraverso    l'organizzazione    il
riequilibrio e la riqualificazione del territorio.
   3.  L'area  del  parco,  comprensiva  dei  corsi  d'acqua  in essa
inclusi, verra' delimitata entro  sei  mesi  dall'approvazione  della
presente legge.
   4. L'area del parco dovra' comunque comprendere nella maniera piu'
completa possibile  i  valori  naturalistici,  culturali,  storici  e
antropologici  che  concorrono a determinare l'espressione geografica
delle Serre, con l'inclusione delle zone di  insediamento  dell'abete
bianco,  del  pino laricio, della quercia e delle faggete, gli ontani
napoletani, i carpini bianchi,  i  castagni,  i  pioppi  tremoli,  il
leccio,  la dafne, il pungitopo e la woodwardia radicans. Ma altresi'
parte  del  parco,  anche  se  posta  fuori  della  sua   continuita'
territoriale,  l'invaso  artificiale  del  fiume Angitola che, con la
zona di protezione che lo contorna, costituisce una riserva  naturale
integrale.
   5.  La  Giunta  regionale  sentite  le Associazioni Naturalistiche
operanti sul  territorio  regionale,  le  province,  i  Comuni  e  le
Comunita'  montane  interessate,  l'Azienda  forestale dello Stato di
Mongiana, i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio delle  Serre
e  l'ESAC,  affidera'  al  Dipartimento  di Ecologia dell'Universita'
della Calabria la  definizione  di  quanto  stabilito  al  precedente
comma.
   6.  La  delimitazione dell'area del parco avverra' con decreto del
Presidente della Giunta regionale  su  conforme  deliberazione  della
stessa.
   7.  Gli  organismi e gli uffici del parco avranno sede a Serra San
Bruno; potranno essere allocati in  area  diversa  e  da  valorizzare
alcune delle strutture previste al successivo articolo 3.
   8.   E'   istituita   l'A.P.T.  delle  Serre  (Azienda  promozione
turistica) con sede in Serra San Bruno.
   La  Giunta  regionale  con  propria  delibera stabilira' la pianta
organica dell'APT stessa.