la seguente legge: Art. 1. Istituzione del parco delle Serre 1. La regione Calabria, nell'ambito delle finalita' dell'articolo 56 dello Statuto e delle competenze che le derivano dalla legge 22 luglio 1975 n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, istituisce il parco regionale delle Serre. 2. Le finalita' del parco sono la tutela dell'ambiente naturale, dei valori naturalistici, culturali ed ambientali e l'elevazione delle condizioni di vita delle comunita locali direttamente interessate, da conseguire attraverso l'organizzazione il riequilibrio e la riqualificazione del territorio. 3. L'area del parco, comprensiva dei corsi d'acqua in essa inclusi, verra' delimitata entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. 4. L'area del parco dovra' comunque comprendere nella maniera piu' completa possibile i valori naturalistici, culturali, storici e antropologici che concorrono a determinare l'espressione geografica delle Serre, con l'inclusione delle zone di insediamento dell'abete bianco, del pino laricio, della quercia e delle faggete, gli ontani napoletani, i carpini bianchi, i castagni, i pioppi tremoli, il leccio, la dafne, il pungitopo e la woodwardia radicans. Ma altresi' parte del parco, anche se posta fuori della sua continuita' territoriale, l'invaso artificiale del fiume Angitola che, con la zona di protezione che lo contorna, costituisce una riserva naturale integrale. 5. La Giunta regionale sentite le Associazioni Naturalistiche operanti sul territorio regionale, le province, i Comuni e le Comunita' montane interessate, l'Azienda forestale dello Stato di Mongiana, i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio delle Serre e l'ESAC, affidera' al Dipartimento di Ecologia dell'Universita' della Calabria la definizione di quanto stabilito al precedente comma. 6. La delimitazione dell'area del parco avverra' con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa. 7. Gli organismi e gli uffici del parco avranno sede a Serra San Bruno; potranno essere allocati in area diversa e da valorizzare alcune delle strutture previste al successivo articolo 3. 8. E' istituita l'A.P.T. delle Serre (Azienda promozione turistica) con sede in Serra San Bruno. La Giunta regionale con propria delibera stabilira' la pianta organica dell'APT stessa.