la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, in attuazione anche della legge 14 agosto 1967, n. 800, favorisce l'attivita' di enti ed associazioni volti a promuovere lo sviluppo della cultura musicale in Calabria. A tal fine sostiene le iniziative degli istituti che hanno lo scopo di accrescere la formazione dei giovani diplomati dei conservatori musicali presenti sul territorio regionale, cio' in considerazione delle ricadute culturali e sociali delle attivita' musicali.