la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione, in attuazione anche della legge 14 agosto 1967, n.
800, favorisce l'attivita' di enti ed associazioni volti a promuovere
lo  sviluppo  della cultura musicale in Calabria. A tal fine sostiene
le iniziative degli istituti che hanno  lo  scopo  di  accrescere  la
formazione  dei  giovani diplomati dei conservatori musicali presenti
sul territorio  regionale,  cio'  in  considerazione  delle  ricadute
culturali e sociali delle attivita' musicali.