la seguente legge: Art. 1. 1. Alle imprese artigiane e commerciali, che abbiano avuto impianti o attrezzature danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, e che abbiano presentato domanda al Sindaco del Comune competente per territorio secondo le modalita' e procedure determinate dalla Regione per l'attuazione della legge 29 febbraio 1988, n. 47, un contributo per la riparazione, ricostituzione e ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. 2. Ai fini della determinazione del danno, si computa altresi' il valore delle scorte perite o danneggiate. 3. Le agevolazioni regionali di cui al precedente comma sono incompatibili con le provvidenze statali di cui al terzo comma dell'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 534, nonche' con altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali.