la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alle  imprese  artigiane  e  commerciali,  che  abbiano  avuto
impianti  o  attrezzature  danneggiate  dall'eccezionale   nubifragio
abbattutosi  nei  giorni  15  e  16  novembre  1987 nelle province di
Catanzaro e Reggio Calabria, e  che  abbiano  presentato  domanda  al
Sindaco  del  Comune competente per territorio secondo le modalita' e
procedure determinate dalla Regione per l'attuazione della  legge  29
febbraio   1988,   n.   47,   un   contributo   per  la  riparazione,
ricostituzione e ricostruzione degli stabilimenti, dei locali,  delle
attrezzature  e  dei  connessi  insediamenti strumentali, compreso il
rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito.
   2.  Ai fini della determinazione del danno, si computa altresi' il
valore delle scorte perite o danneggiate.
   3.  Le  agevolazioni  regionali  di  cui  al precedente comma sono
incompatibili con le  provvidenze  statali  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1987, n. 534, nonche' con altre agevolazioni comunitarie,
statali e regionali.