la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'ultimo  comma  dell'articolo  1  della  legge regionale 10
settembre 1978, n. 17,  recante:  "Modifiche  ed  integrazioni  della
legge  regionale  10  novembre  1972, n. 6", le parole: "lire 10.000"
sono sostituite con le parole: "lire 50.000".