la seguente legge: Art. 1. 1. All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1978, n. 17, recante: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6", le parole: "lire 10.000" sono sostituite con le parole: "lire 50.000".