la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Attribuzioni
 
   1.   Le   funzioni   in   materia  di  Medicina  Legale,  previste
dall'articolo 14, terzo comma, lettera  9  della  legge  23  dicembre
1978,  n.  833  ed  attribuite  alle Unita' Sanitarie Locali, vengono
svolte attraverso l'Unita' Operativa di Medicina Legale del  Servizio
n.  1  di  cui  al  primo  comma dell'art. 5 della legge regionale 30
novembre 1981, n. 18.