la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di realizzare il necessario coordinamento tecnico ed
organizzativo delle iniziative svolte dalle Associazioni  provinciali
allevatori  nonche'  dalle Associazioni produttori zootecnici al fine
di incrementare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico  e
le  sue  produzioni,  la  regione  Calabria  riconosce l'Associazione
regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro,  la  quale
assicura inoltre il rispetto della compatibilita' delle azioni citate
con le direttive generali della politica zootecnica regionale.