la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento tecnico ed organizzativo delle iniziative svolte dalle Associazioni provinciali allevatori nonche' dalle Associazioni produttori zootecnici al fine di incrementare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico e le sue produzioni, la regione Calabria riconosce l'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro, la quale assicura inoltre il rispetto della compatibilita' delle azioni citate con le direttive generali della politica zootecnica regionale.