la seguente legge: Art. 1. Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali 1. Il quarto comma dell'articolo 42 della legge regionale n. 34/1984 e' sostituito dal seguente: "Nella fase di prima attuazione del presente accordo, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel livello funzionale di dirigente. Sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, per almeno il 90 per cento dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, mediante selezione per titoli e valutazione attitudinale secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli".