la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali
 
   1.  Il  quarto  comma  dell'articolo  42  della legge regionale n.
34/1984 e' sostituito dal seguente:
   "Nella  fase  di  prima  attuazione  del  presente  accordo,  sono
inquadrati  automaticamente  nella  prima  qualifica  dirigenziale  i
dipendenti  inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel livello funzionale di  dirigente.  Sempre  nella  fase  di
prima   attuazione  del  presente  accordo,  alla  seconda  qualifica
dirigenziale si  accede,  per  almeno  il  90  per  cento  dei  posti
stabiliti   dalla   legge  sull'ordinamento  degli  uffici,  mediante
selezione  per  titoli  e   valutazione   attitudinale   secondo   le
disposizioni di cui ai successivi articoli".