la seguente legge: Art. 1. Commercio nei mercati all'ingrosso Con la presente legge, fatte salve tutte le vigenti disposizioni in materia commerciale e sanitaria, si disciplina il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compresi, della carne e dei prodotti della caccia e della pesca sia freschi che comunque trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi che si svolge nei mercati all'ingrosso.