la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Commercio nei mercati all'ingrosso
 
   Con  la  presente legge, fatte salve tutte le vigenti disposizioni
in materia  commerciale  e  sanitaria,  si  disciplina  il  commercio
all'ingrosso   dei   prodotti  agro-alimentari  e  vitivinicoli,  dei
prodotti degli allevamenti, avicunicoli e  bestiame  compresi,  della
carne  e  dei  prodotti  della  caccia  e della pesca sia freschi che
comunque trasformati o  conservati,  dei  prodotti  floricoli,  delle
piante  ornamentali  e  delle  sementi  che  si  svolge  nei  mercati
all'ingrosso.