(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 47 del 14 maggio 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          SI INTENDE APPOSTO
                   PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Obiettivi
 
   1.  La Regione, in aderenza al disposto degli articoli 42 e 45 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio  1977  e
degli  articoli  2  e  7 della legge 24 agosto 1977 n. 517, promuove,
sostiene   ed   attua   un    coordinato    sistema    di    servizio
socio-psicopedagogico.
   2.   Il   servizio   socio-psico-pedagogico  e'  finalizzato  alla
prevenzione e al superamento delle varie forme di disadattamento e si
realizza attraverso:
     a)  interventi  per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere
gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono
la piena fruizione del diritto allo studio;
     b)  interventi  volti  a  creare iniziative per l'organizzazione
integrata dei servizi scolastici attraverso l'attivita' specializzata
di operatori professionali qualificati;
     c)   interventi  diretti  al  recupero  scolastico  delle  fasce
demografiche piu' deboli ed  emarginate  attraverso  una  appropriata
informazione  ed  una  valida attivita' di sensibilizzazione da parte
degli operatori.