(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 47 del 14 maggio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Obiettivi 1. La Regione, in aderenza al disposto degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e degli articoli 2 e 7 della legge 24 agosto 1977 n. 517, promuove, sostiene ed attua un coordinato sistema di servizio socio-psicopedagogico. 2. Il servizio socio-psico-pedagogico e' finalizzato alla prevenzione e al superamento delle varie forme di disadattamento e si realizza attraverso: a) interventi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; b) interventi volti a creare iniziative per l'organizzazione integrata dei servizi scolastici attraverso l'attivita' specializzata di operatori professionali qualificati; c) interventi diretti al recupero scolastico delle fasce demografiche piu' deboli ed emarginate attraverso una appropriata informazione ed una valida attivita' di sensibilizzazione da parte degli operatori.