la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, nel quadro di una politica agricola volta alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, e allo scopo di promuovere e valorizzare metodologie biologiche ecocompatibili di produzione agricola e zootecnica, con la presente legge detta norme volte ad assicurare che le attivita' agricole e quelle connesse, vengano finalizzate alla tutela igienico-sanitaria ed economica dei produttori agricoli e dei consumatori. 2. Le finalita' di cui al precedente comma, vengono realizzate anche mediante la incentivazione della lotta fitopatologica integrata.