la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione,  nel  quadro  di una politica agricola volta alla
tutela  e  alla  valorizzazione  dell'ambiente,  e  allo   scopo   di
promuovere  e  valorizzare  metodologie  biologiche ecocompatibili di
produzione agricola e zootecnica, con la presente legge  detta  norme
volte  ad  assicurare  che  le  attivita' agricole e quelle connesse,
vengano finalizzate alla tutela igienico-sanitaria ed  economica  dei
produttori agricoli e dei consumatori.
   2.  Le  finalita'  di  cui al precedente comma, vengono realizzate
anche  mediante  la   incentivazione   della   lotta   fitopatologica
integrata.